Con la circ. 14.7.2022 n. 27, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione al c.d. “bonus carburante ai dipendenti” di cui all’art. 2 del DL 21/2022, erogabili dai datori di lavoro privati ai loro dipendenti. Il valore dei buoni, per l’anno 2022, non concorre alla formazione del reddito imponibile nel limite di euro 200 per lavoratore, in base a quanto disposto dal Decreto Legge n. 21/2022.
Tra i numerosi chiarimenti, si segnalano i seguenti:
- i buoni carburante possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali;
- tali buoni possono sostituire i premi di risultato, in esecuzione di contratti;
- rientra nel beneficio anche l’erogazione di buoni per la ricarica di veicoli elettrici;
- in merito al rapporto con il limite di 258,23 euro, se, ad esempio, il valore dei buoni benzina è pari a 250,00 euro e quello degli altri benefit è pari a 200,00 euro, l’intera somma di 450,00 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di 50,00 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’art. 51 co. 3 del TUIR;
- Viene, poi, chiarito che sarà possibile erogare i buoni fino al 12 gennaio 2023 in forza del principio di cassa allargata, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati anche successivamente;
- il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 del TUIR.
Per quanto attiene ai datori di lavoro, l’agevolazione riguarda i datori di lavoro che operano
nel settore privato, compresi gli enti pubblici economici, i soggetti che non svolgono un’attività
commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti. Sono,
invece, escluse le amministrazioni pubbliche. In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni carburante, si tratta di coloro i quali producono reddito di lavoro dipendente.
Per ogni chiarimento ed informazione potete scrivere a paghe@gazzani.it
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Massimo Gazzani - author
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