Responsabilità limitata, con un decreto è stata annullata definitivamente

Con il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019, il quale rappresenta l’attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, più che a riformare le procedure concorsuali, si è proceduto a riscrivere completamente la storia della piccola e media impresa.

Parafrasando il titolo del provvedimento, sembra quasi che sia un decreto pensato per… mettere in crisi l’impresa, e apposta sia stato chiamato codice della crisi d’impresa! Perché leggendo il testo del nuovo sesto comma dell’articolo 2476 del codice civile, aggiunto dall’articolo 378 del predetto codice della crisi d’impresa, per poi poterlo analizzare per Voi: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi».

Non serve un esperto per capire: gli amministratori della srl, ovvero società a responsabilità limitata, rispondono dei debiti societari con il proprio patrimonio nei confronti dei creditori sociali. Per l’amministratore, dunque, la propria capacità patrimoniale viene sommata a quella dell’Ente società, e come tale (sommata), diventa “a responsabilità limitata”.

È un provvedimento inaspettato e soprattutto non gestibile, se viene attivato il provvedimento così predisposto, perché l’effetto sarà quello di scoraggiare non tanto gli amministratori ad agire secondo pratiche scorrette, quanto piuttosto sulla decisione, a monte, di intraprendere un’attività d’impresa, e di esserne gestori diretti.  

D’altronde, sull’autonomia patrimoniale perfetta della srl, ovvero della capacità dell’ente di rispondere unicamente con il proprio patrimonio, lasciando inalterate le posizioni delle persone fisiche che lo compongono (soci e amministratori), c’era già più di qualche dubbio.

In ambito tributario, infatti, esiste da anni una fattispecie, la c.d. “ristrettezza della base sociale”, secondo cui i maggiori utili accertati a carico di una srl si traducono, quasi automaticamente, in maggiori redditi accertati in capo ai soci persone fisiche, con richiesta di imposte dirette a danno di costoro. Questo si verifica quando la srl è “a base ristretta”, ovvero quando è composta da un numero esiguo di soci persone fisiche, magari in rapporto di parentela tra di loro: la classica società moglie e marito al 50%, per intenderci e fare un esempio concreto, ma anche la società tra genitori e figli e casistiche similari.

In tali contesti, se il fisco accerta dei maggiori redditi sulla società (con imposte a carico dell’ente), si verifica un ulteriore presupposto per estendere la pretesa fiscale in capo alle persone fisiche, che ne risponderanno con i propri patrimoni. La presunzione è che, essendo la società “a base ristretta”, è plausibile ipotizzare che quei maggiori utili accertati alla società siano stati distribuiti ai soci persone fisiche, spettando a costoro l’onere di fornire la prova contraria (che spesso si rivela diabolica, impossibile, trattandosi di dover provare un “non fatto”). Per quanto possa sembrare strano, non si tratta di una posizione sporadica assunta da qualche giudice o da qualche ufficio tributario, bensì di un orientamento consolidato e assolutamente maggioritario: in altri termini, è ciò che si verifica nella quasi totalità dei casi, con esigue speranze di cavarsela in sede giudiziale, poiché la Corte di Cassazione è ferma nel ritenere valida una tale presunzione.

Con il nuovo articolo sugli amministratori, la limitazione di responsabilità cessa anche per loro.

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