Nuove misure in tema di IMU in vigore nel 2020, per la deducibilità dell’IMU dall’IRPEF e dall’IRES, la nuova disciplina della potestà regolamentare dei Comuni e di azione di riscossione – prescrizione

La L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) interviene in maniera duplice sulla disciplina della deducibilità IRPEF/IRES dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Nello specifico:

– l’art. 1 co. 4-5 conferma, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo di imposta 2019 “solare”), la deducibilità nella misura del 50%;

– l’art. 1 co. 772-773 prevede le misure del 60%, per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 “solari”) e del 100%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 “solare”).

Analoghe misure si applicano, per espressa previsione normativa, all’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all’IMIS della Provincia autonoma di Trento.

Resta esclusa la deducibilità IRAP dell’IMU e restano fermi i consueti criteri di deducibilità dell’IMU.

Con l’IMU in vigore dall’1.1.2020, ridisciplinata dalla L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), lo Studio Gazzani osserva che viene riattribuita ai Comuni un’ampia potestà regolamentare, che in parte ricalca quella già prevista nell’ICI ma non riproposta nella vecchia IMU. Entro il 30.6.2020 gli enti locali devono approvare le aliquote e il regolamento; in assenza di delibera, non sono automaticamente confermate le aliquote 2019 previste per il tributo soppresso, ma trovano applicazione le aliquote di base della nuova IMU. Il regolamento comunale deve essere approvato, inoltre, per disciplinare alcuni aspetti come quelli previsti dall’art. 1 co. 777 della L. 160/2019 (si tratta, ad esempio, di poter considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri o di stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari).

Viene inoltre riproposta la possibilità per i Comuni di disporre il rimborso dell’imposta pagata per le aree che successivamente diventano inedificabili.

Per quanto riguarda l’assetto ispettivo/prescrizione, nel sistema antecedente alla L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), successivamente all’avviso di accertamento, l’atto esattivo (cartella di pagamento o ingiunzione fiscale) doveva essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento era divenuto definitivo (art. 1 co. 163 della L. 296/2006). Invece, negli accertamenti esecutivi, ferma restando la sospensione causata dal ricorso, l’atto di riscossione soggiace, per imposta e sanzioni, alla prescrizione dei cinque anni (dieci se si fosse ormai formato il giudicato).

La prescrizione viene interrotta, ad esempio, dal preavviso di fermo o dalla nota di presa in carico degli importi.

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