Resta ferma l’imposizione in Italia quale reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente La disciplina delle borse di studio, a livello internazionale, è volta ad agevolare e incentivare lo scambio culturale e scientifico tra gli Stati, mediante l’esenzione nello Stato estero in cui l’attività di studio è esercitata; il beneficio è però soggetto a regole convenzionali stringenti, legate a fattori quali la residenza fiscale, il periodo di permanenza all’estero, lo scopo di corresponsione delle somme e la fonte di erogazione delle somme. Resta ferma, inoltre, l’imposizione nello Stato di residenza, fatti salvi i casi di esenzione disposti dalle norme nazionali.

Per meglio chiarire le condizioni di fruizione dell’agevolazione, si prenda il caso in cui uno studente, residente in Italia, riceva una borsa di studio per lo svolgimento di un dottorato negli Stati Uniti.
Ai fini in esame, l’art. 21 della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Stati Uniti, conformandosi al modello OCSE, riconosce l’esenzione nello Stato estero nel rispetto dei requisiti di seguito richiamati.

Sotto il profilo soggettivo, lo studente, categoria espressamente richiamata dall’art. 21, può beneficiare dell’esenzione negli Stati Uniti se fiscalmente residente in Italia (rileva, in alternativa, la circostanza che tale requisito sia verificato immediatamente prima del trasferimento).

Lo studente risulta agevolato per questo reddito (esente in USA), ma tassato (in Italia) nel Paese della residenza tributaria

Grazie dell’attenzione Cordialmente

Massimo Gazzani @StudioGazzani

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