Diritto camerale annuale – Importi dovuti per il 2019 (Circ. Min. Sviluppo economico 21.12.2018 n. 432856)
La circ. MISE 21.12.2018 n. 432856 conferma per il 2019 l’applicazione delle medesime misure del diritto camerale annuale già operative lo scorso anno, determinate applicando agli importi fissati dal DM 21.4.2011 la riduzione del 50% disposta dall’art. 28 co. 1 del DL 24.6.2014 n. 90.
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
– società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
– società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
– società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
– imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:
– imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
– tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2018, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100,00 euro).
Tali valori possono essere incrementati fino al 20% per le Camere di Commercio autorizzate con i DM 22.5.2017 e 2.3.2018
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
– società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
– società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
– società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
– imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:
– imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
– tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2018, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100,00 euro).
Tali valori possono essere incrementati fino al 20% per le Camere di Commercio autorizzate con i DM 22.5.2017 e 2.3.2018
Una tassa che doveva ridursi o eliminarsi, e che invece è rimasta invariata
Grazie dell’attenzione
Cordialmente
Studio Gazzani
Massimo Gazzani
Massimo Gazzani - author
Search
Recent Posts
- Operazioni transfrontaliere e “Nuovo esterometro”, secondo Studio Gazzani
- Il denaro non muore mai anzi cresce, afferma lo Studio Gazzani – Massimo Gazzani
- Prossime scadenze e la tanto attesa riforma fiscale in movimento
- Il 2 giugno ci insegna che la sostenibilità è un importante fattore di creazione di valore economico per le imprese – Studio Gazzani anticipa così la giornata dell’ambiente 5 giugno 2022
- Studio Gazzani, commercialista a Verona, tra i Cento migliori Commercialisti di Italia // Top 100 Best in Class // Proclamato da Forbes Ambrosetti Teamsystem e Euroconference