Entro la medesima data, occorre inviare anche la relazione di accompagnamento e la documentazione di supporto per l’adesione alla procedura.
Nel caso in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una richiesta già presentata, può presentare un’istanza integrativa sempre entro il termine del 31 luglio 2018.
Qualora risultino trasmesse più istanze integrative, la circ. Agenzia delle Entrate 13 giugno 2018 n. 12 (§ 4) ha chiarito che rileverà l’ultima richiesta inviata.
Possono optare per la “mini voluntary disclosure” soltanto i soggetti:
– residenti ai fini fiscali in Italia, che in precedenza sono stati residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), ovvero i loro eredi;
– oppure coloro che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi (c.d. “frontalieri”), ovvero i loro eredi.
Grazie dell’attenzione
Cordialmente
Massimo Gazzani
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