Scheda carburante ancora ammessa sino al 31 dicembre 2018, rimane l’obbligo di utilizzo dei mezzi tracciabili di pagamento
Il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga della fatturazione elettronica

Il neonato Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che proroga, dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019, il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.

Il rinvio degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante non dovrebbe far venir meno la possibilità, per i distributori che si siano attrezzati tecnologicamente entro il 30 giugno 2018, di emettere fattura elettronica su base facoltativa o su richiesta del cliente. D’altra parte l’Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 14 giugno 2018, aveva rimarcato la tempestiva messa a disposizione di tutti i servizi necessari alla generazione e alla ricezione delle fatture elettroniche, nonché di essersi confrontata con tutte le associazioni di categoria coinvolte e aver fornito i primi chiarimenti sul punto con la circolare n. 8/2018.

Per chi non intendesse gestire gli acquisti con la fattura elettronica, però, continuerà ad essere ammesso l’utilizzo della scheda carburante oppure l’esclusivo utilizzo di carte di credito, bancomat o di altre carte prepagate laddove questa modalità rappresenti solamente l’alternativa all’adozione della scheda carburante.

La proroga definita dal Governo non sembra incidere, tuttavia, su due ulteriori obblighi la cui entrata in vigore è prevista il 1° luglio 2018, vale a dire:
– l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni dei subappaltatori che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la P.A.;
– la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di carburante da utilizzare come carburanti per motori, le cui regole tecniche sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate n. 106701/2018.

Inoltre, resta ferma dal 1° luglio 2018 la necessità di effettuare il pagamento per gli acquisti di carburante per autotrazione utilizzando mezzi “tracciabili” quali carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente (provv. Agenzia delle Entrate n. 73203/2018), sia ai fini della documentazione del costo ex art. 164 comma 1-bis del TUIR che ai fini della detrazione dell’IVA ex art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/72.

Si va verso una concentrazione di scadenze di fine anno (anche la fatturazione elettronica tra imprese vedrà l’introduzione dal 2019) e non di una tregua fiscale

Grazie dell’attenzione
Cordialmente
Massimo Gazzani

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