Seconda Rottamazione. Scade domani la seconda possibilità

L’art. 6 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225) e l’art. 1 del DL 16.10.2017 n. 148 (conv. L. 4.12.2017 n. 172) hanno introdotto una sanatoria delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi, che comporta forti sconti per chi ne fruisce (c.d. “rottamazione dei ruoli”):

  • previa domanda che avrebbe dovuto essere presentata entro il 21.4.2017;
  • per chi non ha effettuato tale adempimento, previa domanda da presentare entro il 15.5.2018.

In presenza dei requisiti indicati dalla norma, il contribuente beneficia dello stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative. Rientrano nella definizione non solo i ruoli (cartella di pagamento) ma anche i carichi derivanti da accertamento esecutivo e da avviso di addebito INPS (si tratta di atti equiparati al ruolo dagli artt. 29 e 30 del DL 78/2010). Per ciò che riguarda la c.d. “seconda rottamazione” (il cui termine per la domanda scade il 15.5.2018) dovrebbero, a livello generale, valere, per quanto non derogato dall’art. 1 del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017), i chiarimenti forniti dall’ex Equitalia relativamente alla c.d. “prima rottamazione” (il cui termine per la domanda è scaduto il 21.4.2017).

Requisiti per la seconda-sanatoria

Al fine di beneficiare della sanatoria dei ruoli e degli accertamenti esecutivi, sono necessarie le seguenti condizioni:

  • si deve trattare di carichi definibili, quindi non rientranti nelle esclusioni previste dallo stesso DL 193/2016;
  • i carichi devono essere stati affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2016 (l’art. 1 del DL 148/2017 ha previsto l’estensione della rottamazione ai carichi trasmessi dall’1.1.2017 al 30.9.2017, previa domanda da presentare entro il 15.5.2018);
  • se vi erano rateazioni in corso al 24.10.2016, il debitore deve essere in regola con i paga­menti delle rate scadenti dall’1.10.2016 al 31.12.2016, o a tutto il 2016 per coloro i quali possono presentare domanda entro il 15.5.2018;
  • se ci sono contenziosi in corso in merito ai carichi definibili, occorre impegnarsi a rinunciare ai medesimi nella domanda inviata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Rientrano nella sanatoria, con le esclusioni di cui si dirà, tutti i carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel lasso temporale compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2016: siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna vagliare la data di notifica della cartella di paga­mento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito, invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica di questi ultimi atti, di trasmissione del flusso di carico. La legge stabilisce espressamente che gli Agenti della Riscossione forniscono, nell’area riservata del sito o presso gli sportelli, ogni informazione utile.

Anche i debitori che hanno già pagato parzialmente il debito sono ammessi alla procedura.

 

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