Ci voleva una pandemia per trovare soluzione ai crediti IVA nelle procedure concorsuali, infatti, il DL Sostegni Bis ha anticipato i termini per poter recuperare l’iva esposta su fatture di vendita nei confronti di un cliente moroso sottoposto poi a procedura concorsuale. Si ricorda che secondo la normativa previgente, per poter emettere la nota di credito e recuperare l’IVA, era necessario attendere la conclusione della procedura concorsuale (fallimento, concordato, ecc.) e il riscontro della sua infruttuosità.

Il recupero mediante la detrazione è invece ora ammesso a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale. Occorre evidenziare – osserva lo Studio Gazzani – che l’anticipazione del momento in cui il contribuente ha la possibilità di recuperare l’imposta con il meccanismo della variazione in diminuzione e della conseguente detrazione ha come conseguenza l’anticipazione anche del termine ultimo entro il quale può essere effettuato tale recupero. Ciò significa che il recupero dell’IVA può aver luogo al più tardi con la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui in cui la procedura viene avviata. Ad oggi la disciplina si applica solamente alle procedure concorsuali avviate in seguito alla data di entrata in vigore della norma. Tale aspetto potrebbe modificarsi in fase di conversione in Legge del Decreto Sotegni Bis.

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