L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito chiarimenti in merito alle disposizioni normative in materia di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici precisando che:
− ai fini della regolarità, fino al terzo (sesto per il 2019) mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi non sussiste l’obbligo di stampa, salva specifica richiesta in caso di accesso, ispezione o verifica;
− entro il predetto termine è necessario provvedere alla relativa conservazione sostitutiva / stampa in formato cartaceo.
Inoltre relativamente ai predetti registri, secondo la stessa Agenzia, degli stessi, va versata l’imposta di bollo utilizzando il mod. F24 (codice tributo “2501”).
E’ quindi corretto – secondo lo Studio Gazzani – considerare distinti la tenuta e la conservazione, seppure in continuità, qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico.
Di conseguenza:
– ai fini della regolarità dei registri, non sussiste l’obbligo di stampa fino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva specifica richiesta da parte degli organi di controllo in sede di accesso / ispezione / verifica;
– entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi i registri vanno: posti in conservazione sostitutiva nel rispetto delle regole stabilite dal citato DM 17.6.2014, qualora il contribuente intenda mantenerli in formato elettronico; ovvero materializzati, ossia stampati in formato cartaceo.
Da ultimo con riferimento ai registri contabili del 2020, in caso di tenuta degli stessi con sistemi elettronici, entro il 28.2.2022 dovrà essere effettuata alternativamente:
– la stampa in formato cartaceo;
– la conservazione sostitutiva apponendo la marca temporale e la firma digitale.
Va evidenziato che limitatamente al 2019, per effetto di quanto disposto dall’art. 5, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, è stato prorogato da 3 a 6 mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione (quest’ultimo scaduto il 10.12.2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), il termine cui è collegato l’obbligo di conservazione sostitutiva. Di conseguenza il termine di conservazione nonché, come chiarito dall’Agenzia, di
stampa dei registri 2019 risulta differito dal 10.3 al 10.6.2021. Si rammenta che la proroga interessa anche l’obbligo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche relative al 2019.
A Vostra disposizione. Grazie dell’attenzione.
Massimo Gazzani – Studio Gazzani
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