Sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020 – Novità del DL 104/2020 convertito (DL “Agosto”) (circ. Assonime 11.2.2021 n. 2)

La circ. Assonime 11.2.2021 n. 2, analizzando la disciplina sulla sospensione degli ammortamenti di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, ha precisato – quanto commentato dallo Studio Gazzani – che:
– la norma riguarda le società che redigono il bilancio secondo le norme del codice civile e i principi contabili OIC, gli intermediari non IFRS che redigono il bilancio secondo le regole del DLgs. 136/2015 e le imprese di assicurazione che non adottano i principi IAS;
– le micro imprese possono applicare la norma. In questo caso, gli obblighi informativi devono essere assolti in calce allo Stato patrimoniale;
– l’avviamento dovrebbe rientrare nel campo di applicazione della norma, anche a detta dello Studio Gazzani, in quanto, ancorché non rappresenti un bene giuridicamente tutelato, rientra tra le immobilizzazioni immateriali;
– la sospensione dell’ammortamento si può applicare a tutte le immobilizzazioni, a classi di cespiti oppure a singoli cespiti;
– il ricorso alla deroga può trovare giustificazione non solo nei casi di mancata o ridotta utilizzazione di beni, ma anche quando vi sono situazioni che attestano l’impatto negativo della pandemia da COVID-19 sull’operatività dell’impresa;
– la riserva indisponibile che deve essere costituita ai sensi della norma in esame non può essere distribuita ai soci né imputata a capitale, ma può essere utilizzata a copertura perdite;
– nella Nota integrativa occorre indicare l’utilizzo della deroga con alcuni sintetici cenni sulle motivazioni poste alla base della scelta, mentre non appare necessaria un’illustrazione analitica delle ragioni. Questa disposizione è stata introdotta come una previsione finalizzata a mitigare gli effetti economici sui bilanci di esercizio 2020 (e potenzialmente anche dei successivi, posto che risulta prorogabile tramite decreto ministeriale), consentendo di ridurre, sino ad azzerarle, le quote di ammortamento dei beni strumentali – materiali e immateriali. Tale disposizione, che desta certamente più di qualche perplessità sotto il profilo strettamente civilistico, posto che viene concessa la possibilità di non stanziare in bilancio un costo che risulta essere di competenza dell’esercizio, viene accompagnata comunque dal diritto alla deduzione di tale componente reddituale. Lo Studio Gazzani esercita la propria attività di consulenza amministrativa e contabile, personalizzando il servizio sulla base delle esigenze specifiche di ciascuna impresa, abbiamo investito molto in questo comparto, possiamo svolgere il servizio nella modalità più efficace ed efficiente nell’interesse del Cliente.

Condividi
Share