Incostituzionale l’indeducibilità IMU sugli immobili strumentali per il 2012 – Studio Gazzni è pronto ai rimborsi, per la Consulta – infatti – sono invece legittime le previsioni di deducibilità parziale relative ai periodi successivi
La Corte Costituzionale, con comunicato stampa di ieri, 19 novembre 2020, ha reso noto di aver esaminato, in camera di consiglio, le questioni di legittimità riguardanti l’indeducibilità dell’IMU dalle imposte sui
redditi, per il periodo 2012, accogliendo l’eccezione di
incostituzionalità sollevata dalla C.T. Prov. Milano.
In particolare, la questione riguarda l’art. 14 comma 1
del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23 che, nella sua formulazione originaria, prevedeva l’integrale indeducibilità
dell’IMU dalle imposte sui redditi (e dall’IRAP).
La C.T. Prov. Milano, secondo quanto riportato dal comunicato, ha eccepito il contrasto della suddetta indeducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali con gli artt. 3, 53 e 41 della Costituzione, sotto il profilo
dell’effettività dell’imposizione, del divieto della doppia imposizione, dei principi di ragionevolezza, coerenza ed eguaglianza, della libertà di iniziativa economica privata.
Lo Studio Gazzani può esaminare la posizione di verificare i rimborsi
Grazie dell’attenzione
Cordialmente
Massimo Gazzani
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