Agenzia delle Entrate non allineata alle cessioni di partecipazioni
rivalutate e fusione inversa. L’orientamento delle Entrate pare giustificato solo con riguardo a un ristretto novero di casi specifici
Dopo la risposta a interpello n. 242/2020, è ormai evidente che l’Agenzia delle Entrate ha messo nel mirino dell’abuso del diritto lo schema operativo di “cessione del 100% delle partecipazioni della società target previamente rivalutate ai fini fiscali dai soci persone fisiche – fusione inversa della società veicolo acquirente nella società target” (si veda “Abusiva la fusione preceduta da cessione di quote rivalutate a una società veicolo” del 6 agosto 2020).
L’indebito vantaggio fiscale consisterebbe nel fatto che il “socio cedente invece che recedente” consegue in modo artificioso plusvalenze imponibili come redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR,
neutralizzabili fino a concorrenza del costo fiscalmente rivalutato della partecipazione, invece che redditi di capitale da recesso “tipico” ex art. 47 comma 7 del TUIR che non avrebbe potuto neutralizzare fino a concorrenza del costo fiscalmente rivalutato della partecipazione, posto che, secondo la consolidata prassi dell’Agenzia delle Entrate (circ. 22 aprile 2005 n. 16), si
tratta di norma destinata ad operare limitatamente alla prima tipologia di redditi da recesso.

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