Il Decreto Rilancio prova ad eliminare l’imposta IRAP, è un inizio di una nuova era (speriamo), e lo troviamo all’art. 24 del DL 34/2020 del 19 maggio 2020

E precisamente, i  contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:

• del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019;

• della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo.

Rimane fermo il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

Solo alcuni Contribuenti restano obbligati al versamento, perché sono espressamente esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

• gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;

• le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);

• le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).

Tali soggetti restano quindi tenuti al versamento del saldo 2019 e degli acconti 2020 secondo le consuete modalità.

Sono determinati gli ammontari dei versamenti esclusi, in riferimento del saldo 2019, e dell’acconto 2020

Fermo restando il pagamento dell’acconto dovuto per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.

Lo sconto fiscale, quindi, è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di regola, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e, dunque, vantino un’IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).

La prima rata esclusa dal versamento va determinata in misura pari al:

• 40% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti estranei agli ISA;

• 50% dell’acconto complessivamente dovuto, per i soggetti ISA.

In linea generale, l’emanazione delle norme agevolative contenute nel DL Rilancio rientra tra i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio 2019 (per i soggetti “solari”) che, secondo il documento OIC 29, non devono essere recepiti nei valori di bilancio, perché di competenza dell’esercizio successivo.

Sulla base di ciò, si potrebbe concludere che il costo relativo all’IRAP dovrebbe essere rilevato nel bilancio 2019 per il suo intero ammortare, senza considerare le disposizioni contenute nel decreto stesso. Nell’esercizio 2020 occorrerebbe, poi, rilevare una sopravvenienza attiva, pari al saldo IRAP 2019 non dovuto.

Tuttavia, la norma in esame (ancorché emanata in data successiva alla chiusura dell’esercizio) incide retroattivamente sulle disposizioni “vigenti” alla data di chiusura dell’esercizio 2019.

Peraltro, l’obbligo di pagare l’IRAP (e, quindi, il relativo debito tributario) costituisce una condizione già esistente alla data di chiusura dell’esercizio, presupposto al ricorrere del quale il documento OIC 29 prevede il recepimento nei valori di bilancio dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio. Tali considerazioni indurrebbero a rilevare il costo relativo all’IRAP nel bilancio 2019 già al netto del saldo IRAP non dovuto, considerando, quindi, le disposizioni contenute nel DL Rilancio.

Il beneficio si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020  C(2020)  1836, ovvero nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche.

Non resta che beneficiare di questa esclusione e sperare che da temporanea diventi definitiva. E’ sempre uno scontro tra mostri

Grazie dell’attenzione

Cordialmente

Massimo Gazzani

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