Aiuti di Stato – Decadenza in caso di delocalizzazione – Novità del DL 87/2018 convertito (decreto “dignità”)
In base a quanto stabilito dal DL 87/2018 (conv. L. 96/2018), le aziende che delocalizzano o riducono l’occupazione di oltre il 50% possono essere chiamate alla restituzione dei finanziamenti ottenuti sia dallo Stato, sia dalle Regioni.
La citata norma, all’art. 5, regola la restituzione degli aiuti in caso di delocalizzazione dell’attività agevolata fuori dai confini dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo.
Il co. 2 amplia il provvedimento comprendendo qualunque aiuto di Stato concesso per lo sviluppo di determinati territori. In tal caso, rappresenta delocalizzazione anche il trasferimento dell’attività fuori dall’ambito territoriale previsto dalla norma, come ad esempio da una Regione ad un’altra.
Sono incluse, pertanto, le misure di aiuto messe in atto dalle Regioni che prevedono benefici in riferimento ad investimenti effettuati su specifici territori per il loro sviluppo. Qualora siano già previste ipotesi di revoca nelle specifiche norme, a parere dell’Autore, queste dovrebbero ritenersi implicitamente superate dal nuovo quadro normativo previsto con la L. 96/2018.
Secondo lo Studio Gazzani sarà compito delle amministrazioni locali definire i tempi e le modalità di restituzione dei benefici fruiti dai privati in caso di decadenza.
La norma non si applica per i benefici già concessi o per i quali siano già stati pubblicati i bandi e per gli investimenti già avviati prima del 14.7.2018 (data di entrata in vigore del DL 87/2018).
Aiuti, non-Aiuti, Aiuti, non-Aiuti: questo il dilemma
Grazie dell’attenzione
Cordialmente
Massimo Gazzani
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