PRIME ISTRUZIONI SU MODALITA’ DI PAGAMENTO PER CARBURANTE

Come noto, dal prossimo 1° luglio la deducibilità dei costi (art. 164 TUIR) e la detraibilità dell’IVA (Art. 19-bis1, co. 1, lett. d) DPR 633/72) per gli acquisti di carburante per autotrazione sarà vincolato al pagamento della fornitura con moneta elettronica.
L’Agenzia delle Entrate con il provv. 73203/2018 varato ieri (4.4.2018), intervenendo sia in tema di imposte dirette che di Iva stabilisce che sia ai fini della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante.
In pratica, secondo lo Studio Gazzani, possono essere utilizzabili pagamenti “tracciabili”:
– bonifico bancario o postale,
– assegni,
– addebito diretto in conto corrente,
– carte di credito, bancomat e alle carte prepagate.
Inoltre il provvedimento specifica che è possibile continuare a utilizzare le carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione.

Il pieno con un motorino da 10 euro non sarà più in contante.
Burocrazia che aumenta, tecnologia che cresce, contante che sparisce.

Grazie
Cordialmente
Massimo Gazzani

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