Il contratto di Leasing è finalmente un “contratto tipico” – Novità della L. 124/2017 – Natura del contratto
La legge sulla concorrenza (L. 124/2017) detta una specifica disciplina in tema di leasing.

Finora, infatti, questa diffusa tipologia contrattuale era priva di una regolamentazione organica e generale, sebbene, da ultimo, la L. 208/2015 avesse dettato una specifica disciplina per la particolare categoria del leasing abitativo avente ad oggetto l’abitazione principale.
La locazione finanziaria (c.d. leasing) viene definita come il contratto con il quale alcuni soggetti qualificati (banche o intermediari finanziari) si obbligano ad acquistare o a far costruire un bene (mobile o immobile, nonché un bene immateriale) su indicazione del cliente (soggetto “utilizzatore”), il quale se ne assume tutti i rischi ed al quale tale bene viene dato in godimento, verso corrispettivo, per un determinato periodo di tempo, trascorso il quale l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare il bene medesimo ad un prezzo prestabilito, ovvero deve restituirlo.
Tale definizione rende, oggi, il contratto di leasing un contratto tipico e non rende più necessario ricostruirne faticosamente le regole applicative mutuandole da altri contratti tipici (locazione/compravendita).

Il primo canone corrisposto dall’utilizzatore è sempre più frequentemente di entità maggiore rispetto ai successivi e per questo viene chiamato maxicanone iniziale. Il suo scopo è quello di ridurre i rischi di perdita del concedente in caso di insolvenza dell’utilizzatore.
Per il concedente è della massima importanza valutare il rischio bene dell’operazione, considerando la congruità di prezzo del bene, le sue caratteristiche di utilizzo e di profitto produttivo, la sua recuperabilità, la sua ricollocabilità sul mercato, il suo valore in caso di rientro anticipato dovuto ad insolvenza dell’utilizzatore e la sua rispondenza alle normative antinfortunistiche.
La valutazione del rischio bene è un’operazione complessa e specializzata, in quanto si articola sulla base di moltissimi parametri, che fornisce indicazioni indispensabili per una valutazione realistica del rischio complessivo dell’operazione, anche a tutela dello stesso utilizzatore.

La valutazione di un’azienda nella scelta del leasing deve tenere conto di due ulteriori aspetti:
– il costo del bene è soggetto ad Iva (anche nel caso di immobili)
– il bene rimane di proprietà della società di leasing fino al riscatto quindi non compare in bilancio tra le immobilizzazioni con eccezione delle società che compilano il bilancio IAS secondo i cui criteri il bene va inserito fra le immobilizzazioni e il debito residuo nel passivo.

l’apparizione del leasing intesa come moderna forma di finanziamento è molto più recente. E’ infatti intorno agli anni ’50 che il leasing fa la sua prima apparizione negli Stati Uniti. Alle prime forme di leasing è seguito il vero e proprio leasing finanziario, al cui sviluppo hanno contribuito le banche ordinarie. L’incremento del leasing negli Stati Uniti è stato certamente facilitato dalle caratteristiche proprie degli ordinamenti di Commonlaw che hanno agevolato la creazione e l’utilizzo di nuove forme contrattuali.
Ed è proprio nell’immediato dopoguerra che alcuni settori industriali, registrando incrementi notevoli, hanno avuto maggiore necessità di finanziarsi. Il leasing conobbe un maggiore sviluppo, sempre negli Stati Uniti, ancora negli anni ’60, quando le banche ordinarie furono autorizzate ad erogare anche tale nuova forma di finanziamento.

L’Italia invece, vide la nascita della prima società di leasing nel 1963, l’inizio della cui attività si può fissare a partire dal 1966, anno nel quale l’ammontare degli investimenti finanziati con operazioni di locazione finanziaria fu di circa 2 miliardi di lire. Tale importo, nel 1980, sarebbe salito a circa 1.200 miliardi di lire a testimonianza dello straordinario favore con cui questa formula fu accolta anche dagli imprenditori italiani.

Dopo oltre 50 anni di pratica commerciale e contrattualistica il contratto di leasing trova collocazione giuridica ed è pronto per nuove iniziative, nuovi finanziamenti ad imprese e privati, che in questo contesto storico economico sono pronti per nuove sfide.

Grazie dell’attenzione
Cordialmente
Massimo Gazzani

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