Proventi e oneri straordinari da trasferimento d’azienda o rami d’azienda – Esclusione da IRAP – Novità del DL 244/2016 convertito
L’art. 5 del DLgs. 446/97 (come modificato dal DL 244/2016, la cui legge di conversione è stata approvata definitivamente dalla Camera in data 23.2.2017) prevede che le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri proventi e oneri di natura straordinaria, derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, continuano a essere irrilevanti ai fini IRAP anche se classificati, nei bilanci relativi all’esercizio 2016 e ai successivi, nell’area ordinaria di Conto economico (voci A.5 e B.14).
Questo significa l’esclusione dell’imponibilità ai fini IRAP, rimanendo attratti dalle altre imposte sul reddito.
Agevolazione o rassegnazione: in considerazione della residua produzione di plusvalenze da cessione di aziende
Lo Studio Gazzani è sempre alla ricerca della soluzione migliore, valutiamo e pianifichiamo soluzioni fiscali per ogni tipo di operazione: da 60 anni sappiamo fare bene il nostro mestiere
Grazie dell’attenzione
Cordialmente
Massimo Gazzani
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