Sospensione dell’ammortamento nel bilancio 2020 – Novità del DL 104/2020 (DL “Agosto”)

Sulla base del DL 104/2020, lo Studio Gazzani segnala che è possibile derogare alle disposizioni dettate dall’art. 2426 n. 2 del Codice civile che prevede l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Le quote di ammortamento non contabilizzate nel 2020 saranno imputate nel Conto economico relativo all’esercizio successivo, allungando così il piano di ammortamento originario di un anno.
Viene, inoltre evidenziato come la deroga, in base all’evoluzione della situazione della pandemia in corso e dei relativi effetti economici, possa essere estesa agli esercizi successivi con decreto del ministero dell’Economia. Viene, poi, previsto l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e di fornire adeguata informativa in Nota integrativa. Sotto il profilo fiscale, sono deducibili le quote di ammortamento non contabilizzate nel Conto economico, in sede di dichiarazioni IRES e, con specifica previsione, anche ai fini IRAP.

Minori ammortamenti generano una patrimonializzazione maggiore, ma un quadro economico-finanziario-patrimoniale non aderente alla realtà.

Quale dilemma tra “patrimonio” e “risultato”?

A Vostra disposizione

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