Dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate – Novità della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) – Disciplina transitoria
La disciplina transitoria contenuta nell’art. 1 co. 1006 della L. 205/2017 prevede che, per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate deliberate dall’1.1.2018 al 31.12.2022 e formatesi con utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 26.5.2017 (e, pertanto, i dividendi concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente, pur se in misura parziale, senza subire la ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’art. 27 del DPR 600/73, che la stessa L. 205/2017 ha esteso alla generalità dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori).
Lo Studio Gazzani tende ad ammettere che la formulazione testuale della disciplina transitoria (che escluderebbe le distribuzioni effettuate dall’1.1.2018, ma deliberate sino al 31.12.2017) derivi da una mera imperfezione della tecnica legislativa: occorrerebbe, quindi, rifarsi alla ratio legis, essendo evidente la volontà del legislatore di lasciare inalterato il previgente regime impositivo a tutte le delibere assunte sino al 31.12.2022 (comprese, quindi, quelle assunte nel 2017 ed eventualmente negli anni precedenti, ma non ancora eseguite al 31.12.2017).
Lo Studio Gazzani tende ad ammettere che la formulazione testuale della disciplina transitoria (che escluderebbe le distribuzioni effettuate dall’1.1.2018, ma deliberate sino al 31.12.2017) derivi da una mera imperfezione della tecnica legislativa: occorrerebbe, quindi, rifarsi alla ratio legis, essendo evidente la volontà del legislatore di lasciare inalterato il previgente regime impositivo a tutte le delibere assunte sino al 31.12.2022 (comprese, quindi, quelle assunte nel 2017 ed eventualmente negli anni precedenti, ma non ancora eseguite al 31.12.2017).
Grazie dell’attenzione
Cordialmente
Massimo Gazzani
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