CHIARIMENTI IN MATERIA DI PIR, anche alla luce della Circolare Agenzia delle Entrate 26.2.2018 n. 3

La normativa sui PIR (Piano di Investimento di Risparmio) è riservata alle persone fisiche residenti che agiscono al di fuori dell’attività di impresa e consente di beneficiare
dell’esenzione:
• dalle imposte sui redditi derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR (sia i redditi di capitale che i redditi diversi);
• dall’imposta sulle successioni relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.
Per la costituzione del PIR è necessario aprire con un intermediario finanziario un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto, con esercizio
dell’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.
La destinazione di somme o valori al PIR non può superare il limite di 30.000,00 euro l’anno e il limite di 150.000,00 euro complessivamente.
La circ. Agenzia delle Entrate 26.2.2018 n. 3 risponde ad alcune criticità emerse nel confronto con le principali associazioni di categoria (ABI, ANIA, Assogestioni, ecc.).

CARATTERISTICHE DEL PIR
L’investimento nel PIR beneficia delle agevolazioni fiscali sopracitate quando:
• gli strumenti finanziari di uno stesso emittente e la liquidità che lo compongono non sono superiori al 10%;
• almeno una parte (70%) dell’investimento totale è destinata a strumenti finanziari c.d. “qualificati”, ossia quelli, anche non negoziati, di imprese residenti nel Territorio
dello Stato italiano o residenti in Stati UE o SEE con stabile organizzazione nel territorio medesimo. Questo requisito deve essere valutato al momento in cui il titolare effettua l’investimento;
• una parte dell’investimento sopracitato (almeno il 30% del 70%) deve essere destinato a strumenti finanziari di imprese non inserite nel FTSE MIB o in altri indici equivalenti di altri mercati esteri;
• gli strumenti finanziari sono detenuti per il periodo di tempo minimo di 5 anni;
• gli strumenti finanziari che compongono il PIR non sono emessi o stipulati con soggetti residenti in Paesi diversi da quelli indicati nella c.d. “white list” di cui al DM 4.9.96;
• le partecipazioni sociali che compongono il PIR sono considerate non qualificate ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR.

STRUMENTI DERIVATI
Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 26.2.2018 n. 3, in linea generale gli strumenti derivati non possono beneficiare della disciplina del PIR.
Si precisa, però, che nel caso di investimenti effettuati attraverso “OICR PIR compliant”, anche tali strumenti possono essere utilizzati nell’ambito della c.d. “quota libera” del 30%, ma
unicamente allo scopo di ridurre il rischio insito negli investimenti qualificati (c.d. “derivati di copertura”).

HOLDING PERIOD E LIMITE DI DESTINAZIONE
Una volta maturato l’holding period di 5 anni, la cessione dello strumento finanziario compreso nel PIR non comporta alcuna imposizione sia in relazione ai proventi percepiti
che per il reddito derivante dalla cessione. Inoltre, in caso di cessione dello strumento finanziario entro i 5 anni, se il corrispettivo da cessione viene reinvestito entro 90 giorni
dalla cessione stessa, i redditi percepiti non saranno comunque soggetti ad imposizione.
In merito, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il reinvestimento del corrispettivo percepito con la cessione non si considera “nuovo investimento” ai fini della verifica del limite
di 30.000,00 euro annui e di 150.000,00 euro complessivi per la destinazione delle somme al PIR.

Più PIR anche grazie al fisco, ma anche grazie alle Aziende
#sipuòfare di più con Studio Gazzani dalla parte del contribuente
Grazie dell’attenzione
Cordialmente
Massimo Gazzani

Condividi
Share