Beneficiario effettivo – Individuazione (C.T. Prov. Milano 12.6.2017 n. 4091/8/17)
Secondo la sentenza della C.T. Prov. Milano 12.6.2017 n. 4091/8/17:
– è beneficiario effettivo, ai fini dell’esenzione dalla ritenuta sugli interessi disposta dall’art. 26-quater del DPR 600/73 nei rapporti intracomunitari, il soggetto che ha il potere di disporre degli interessi percepiti, senza obblighi legali o contrattuali di riversare gli stessi ad un altro soggetto;
– l’Amministrazione finanziaria non può disconoscere le certificazioni di residenza rilasciate al percipiente dalle Autorità estere.
Con particolare riferimento allo status di beneficiario effettivo, la sentenza riprende le nozioni contenute nel Commentario agli artt. 10, 11 e 12 del modello OCSE, che escludono la sussistenza di questo status solo in presenza di soggetti privi di reali poteri, tali da renderli meri intermediari che riversano i proventi ad altri soggetti.
– è beneficiario effettivo, ai fini dell’esenzione dalla ritenuta sugli interessi disposta dall’art. 26-quater del DPR 600/73 nei rapporti intracomunitari, il soggetto che ha il potere di disporre degli interessi percepiti, senza obblighi legali o contrattuali di riversare gli stessi ad un altro soggetto;
– l’Amministrazione finanziaria non può disconoscere le certificazioni di residenza rilasciate al percipiente dalle Autorità estere.
Con particolare riferimento allo status di beneficiario effettivo, la sentenza riprende le nozioni contenute nel Commentario agli artt. 10, 11 e 12 del modello OCSE, che escludono la sussistenza di questo status solo in presenza di soggetti privi di reali poteri, tali da renderli meri intermediari che riversano i proventi ad altri soggetti.
Sempre importante e necessario individuare il beneficiario effettivo, non solo per il Fisco
Grazie dell’attenzione
Cordialmente
Massimo Gazzani
Massimo Gazzani - author
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