Svalutazione del magazzino – Deducibilità – Possibilità e conseguenze
Il trattamento, ai fini IRAP, delle svalutazioni delle rimanenze di magazzino (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, nonché prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) va distino a seconda della natura giuridica dell’impresa.
Per le società di persone, gli imprenditori individuali e i soggetti assimilati che calcolano il valore della produzione netta ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 446/97, si applica la stessa disciplina in materia di imposte dirette, con il risultato che il valore inferiore a quello minimo fiscale (ex art. 92 co. 5 del TUIR) è indeducibile anche ai fini IRAP.
In capo alle società di capitali, agli enti commerciali e ai soggetti IRPEF che hanno optato per il calcolo del tributo regionale in base al bilancio, si ritiene che le svalutazioni in esame (pur se operate con riferimento ai materiali obsoleti o a lenta movimentazione) siano deducibili per l’ammontare stanziato in bilancio, anche qualora si determini un valore inferiore a quello minimo fiscale ex art. 92 del TUIR.
Per le società di persone, gli imprenditori individuali e i soggetti assimilati che calcolano il valore della produzione netta ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 446/97, si applica la stessa disciplina in materia di imposte dirette, con il risultato che il valore inferiore a quello minimo fiscale (ex art. 92 co. 5 del TUIR) è indeducibile anche ai fini IRAP.
In capo alle società di capitali, agli enti commerciali e ai soggetti IRPEF che hanno optato per il calcolo del tributo regionale in base al bilancio, si ritiene che le svalutazioni in esame (pur se operate con riferimento ai materiali obsoleti o a lenta movimentazione) siano deducibili per l’ammontare stanziato in bilancio, anche qualora si determini un valore inferiore a quello minimo fiscale ex art. 92 del TUIR.
Grazie dell’attenzione
Cordiali saluti
Massimo Gazzani
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