Il DLgs. 139/2015 ha introdotto significative novità in materia di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato, tra le quali assumono particolare rilievo le modifiche alla struttura agli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico. In particolare, è stata eliminata la sezione straordinaria (voci E.20 e E.21) del Conto Economico.
Secondo l’Autore, tale intervento avrà probabilmente effetti significativi nella determinazione della base imponibile IIRAP. A partire dai bilanci 2016, infatti, le componenti straordinarie che prima trovavano collocazione nella voce E dovranno essere riclassificate nella parte ordinaria del Conto economico e, in assenza di un’indicazione normativa che ne preveda l’esclusione, ciò ne comporterebbe la rilevanza ai fini IRAP. L’alternativa sarebbe quella di neutralizzare fiscalmente i componenti positivi e negativi di reddito che nella precedente normativa erano inclusi nella sezione straordinaria. Tale impostazione, però, oltre a rendere necessari calcoli extracontabili a carico delle funzioni amministrative delle aziende, non risulterebbe in linea con il principio di derivazione.
L’eliminazione della sezione straordinaria sembrerebbe avere effetti significativi anche sul calcolo, ai fini IRES, del risultati operativo lordo (ROL) per la determinazione della deducibilità degli interessi passivi. Dove dobbiamo annotare che in fase di approvazione la riduzione dell’aliquota IRES dal 27% al 24% con un impatto dal 2016.
Considerata la potenziale rilevanza fiscale derivante dall’applicazione delle nuove norme sul bilancio, è auspicabile un chiarimento dell’Amministrazione finanziaria e un speciale iterazione e confronto con lo Studio Gazzani
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