Software, agevolazione anche con la licenza d’uso. Le condizioni. Il bene deve essere iscrivibile nell’attivo patrimoniale in base alle indicazioni dell’Oic 24.
Uno degli aspetti innovativi dell’iperammortamento è l’estensione del beneficio ai beni immateriali. Tale categoria di beni non è mai stata compresa nel superammortamento, né nella versione originaria , né in quella disposta con la proroga dalla legge 232/2016.
La formulazione della norma non chiariva se il bene immateriale (pensiamo a un programma software ad esempio) dovesse essere funzionalmente collegato al bene oggetto di iperammortamento o meno. Il punto viene chiarito dalla circolare 4/E/2017 che, anche citando la relazione d’accompagnamento alla legge di Bilancio, ritiene che sia sufficiente la mera circostanza che il soggetto fruisca dell’iperammortamento per aver eseguito nel 2017 investimenti in beni «Industria 4.0». Poi che vi sia o meno un collegamento funzionale tra il bene immateriale, per il quale l’agevolazione è comunque riconosciuta al 40%, e il bene materiale che fruisce dell’agevolazione al 150%, non è elemento necessario.
Nel caso dei programmi software un dubbio riguardava il titolo con cui il bene viene acquisito, se cioè tramite un contratto che permetta all’acquirente lo sfruttamento economico del bene oppure tramite mera licenza d’uso. Sul punto il parere della circolare è favorevole al contribuente nel senso che anche l’acquisto della mera licenza d’uso rientra tra i beni agevolabili purché il bene sia iscrivibile nell’attivo patrimoniale in base alle indicazione ritratte dall’Oic 24.
Peraltro la circostanza che il bene immateriale sia non collegato funzionalmente al bene materiale oggetto di iperammortamento risolve anche la modalità di fruizione dell’agevolazione nel senso che il bene stands alone fruisce della maggiore deduzione del 40% mentre se il bene immateriale fosse incorporato in quello materiale allora il costo complessivo (senza scorporare le due componenti) sarebbe oggetto dell’iperammortamento.
Ma l’acquisto del bene immateriale a far data dal periodo d’imposta che inizia con il 1° gennaio 2017 è solo la prima delle due condizioni che sono necessarie per poter accedere all’agevolazione tributaria.
L’agevolazione spetta, infatti, dal periodo d’imposta in cui in bene immateriale risulta interconnesso al sistema aziendale. L’interconnessione va certificata da un ingegnere oppure un perito industriale tramite perizia giurata in relazione alla quale la circolare specifica l’opportunità di allegare una descrizione tecnica che ne dimostri, in particolare, l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B delle legge di Bilancio, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori. Per quanto attiene specificamente al requisito dell’interconnessione esso è manifestato quando il bene immateriale sia in grado di scambiare informazioni con sistemi interni (ad esempio sistema gestionale), oppure esterni (ad esempio clienti, e fornitori,) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate.
Interessante è il passaggio nel paragrafo 6.4 in cui si parla della modalità di fruizione del beneficio per il beni immateriali. Infatti mentre per quelli materiali il punto di riferimento è la quota di ammortamento tabellare stabilito dal Dm 31 dicembre 1988, per quelli immateriali non esiste una quota di ammortamento tabellare.
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