Costo inerente. Principio della tassazione.
La nozione di “costo inerente” come costo aziendale e dell’attività esercitata trova conferma secondo la Cassazione 11.1.2018 n. 450, quando un costo è inerente e, quindi, deducibile dal reddito d’impresa:
– se è correlato all’attività in concreto esercitata, anche se in via indiretta, potenziale o in proiezione futura;
– a prescindere dall’utilità e dal vantaggio apportati per il conseguimento di ricavi o di reddito.
Sulla base di tale interpretazione, lo Studio Gazzani sostiene che il giudizio di inerenza opera, pertanto, su un livello “preventivo” e più generale rispetto alle singole disposizioni del TUIR, dal momento che lo stesso mira a verificare se si realizza il necessario collegamento (anche in via prospettica) tra il componente economico e l’attività dell’imprenditore.
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa e del costo inerente, risulta, quindi, necessario:
– effettuare, in prima battuta, una ricognizione preventiva di tutte poste che hanno determinato il risultato di bilancio, le quali devono risultare collegate con la fonte produttiva e, dunque, devono risultare inerenti;
– successivamente, solo in relazione alle poste che possono essere considerate inerenti, è possibile applicare le ordinarie disposizioni del TUIR.
Le regole di deducibilità dei componenti positivi e negativi di reddito sono sancite dall’articolo 109 del Tuir, in base al quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni (trattasi, come noto, dei famosi principi di competenza, certezza ed obiettiva determinabilità).
Sotto il profilo dell’inerenza del costo sostenuto (costo inerente), il legislatore prevede che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi (articolo 96 del Tuir), tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.
Come regola adottata dallo Studio Gazzani, questo principio di carattere generale è rafforzato dalla recente sentenza della Cassazione: il costo sostenuto dall’impresa sarà deducibile dal proprio reddito solo se inerente rispetto all’attività esercitata; in caso contrario, sarà recuperato a tassazione.
“Costo inerente, costo deducente”
Grazie dell’attenzione
Massimo Gazzani
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