Esenzione IMU per l’abitazione principale anche se a uso promiscuo, quando prevale l’uso come residenza se l’abitazione è utilizzata anche come studio.
Con riguardo all’IMU, ridisciplinata a decorrere dal 2020 dall’art. 1 commi 738-783 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), sono assoggettate all’imposta le abitazioni principali, e relative pertinenze, accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), mentre sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie.
L’abitazione principale è definita dal comma 741 dell’art. 1 della L. 160/2019 come “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Pertanto, per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell’IMU, è necessario che il suo possessore e il suo nucleo familiare, allo stesso tempo:
– vi dimorino abitualmente;
– vi abbiano la propria residenza anagrafica.
Una questione che da quanto consta non è stata oggetto di specifici chiarimenti da parte del MEF riguarda gli immobili a uso promiscuo: si tratta di quegli immobili che sono utilizzati sia per l’esercizio dell’arte e professione che per uso personale o familiare. Per questi immobili è possibile l’esenzione IMU, perchè lo Studio Gazzani adotta la risposta a interpello del Comune di Roma n. 8/2017, secondo cui i benefici IMU (esenzione o aliquota ridotta) competono a condizione che, oltre al requisito formale della residenza anagrafica, l’unità immobiliare sia effettivamente destinata ad abitazione principale e quindi utilizzata in modo abituale.
Lo Studio Gazzani rimane a Vostra disposizione per maggiori informazioni e chiarimenti.
Massimo Gazzani - author
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