Unico 2017 al via. Nel quadro RF, inserito un campo per consentire l’accesso al beneficio del «Patent box» fin dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza di ruling

Dopo i modelli per società di persone, società di capitali ed enti non commerciali, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza di Unico 2017, con relative istruzioni, della dichiarazione REDDITI 2017 PF.
Come già sottolineato in occasione della diffusione dei precedenti modelli, la denominazione “modello UNICO”, dopo quasi vent’anni, lascia il posto a “modello REDDITI”, per via dell’abolizione della dichiarazione unificata e del ritorno dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in forma separata.

Anche per questo modello l’Agenzia evidenzia le principali novità inserite, come i crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre il termine della dichiarazione successiva.
Si ricorda infatti che il DL 193/2016 convertito ha riformato la disciplina in materia di dichiarazioni integrative (redditi, IRAP, IVA e 770), consentendo la presentazione delle dichiarazioni integrative “a favore del contribuente” fino al termine di decadenza del potere di accertamento, con possibilità di compensare nel modello F24 il credito che ne deriva. Per questo motivo, nel riquadro “Tipo di dichiarazione” del frontespizio, è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” perché, se si presenta una dichiarazione integrativa, non è più necessario segnalare se si tratta di integrativa a favore o a sfavore.
Il nuovo termine si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l’accertamento ed è stato eliminato il prospetto “Errori contabili” nel quadro RS.
Nel nuovo quadro DI, inoltre, va indicato il maggior credito, o il minor debito d’imposta, derivante dalla dichiarazione integrativa.

Per il resto, buona parte delle novità del modello REDDITI 2017 PF ricalcano quelle già contenute nelle altre dichiarazioni e nel 730/2017 , come il regime speciale dei lavoratori impatriati e l’agevolazione sui premi di risultato dei dipendenti del settore privato.

Tra le novità rientra l’agevolazione sui premi di risultato

Si segnalano poi:
– la detrazione IRPEF del 19% dei canoni e dei relativi oneri accessori, oltre che del costo d’acquisto dell’unità immobiliare riscattata, derivanti da contratti di locazione finanziaria stipulati per comprare un immobile da destinare ad abitazione principale al ricorrere di determinate condizioni;
– la detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica estesa alle spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;
– la possibilità di utilizzare il credito d’imposta per le erogazioni liberali a favore delle scuole (“school bonus”), rinviato al 2016 dopo le modifiche apportate all’art. 1 commi 145-150 della L. 107/2015 dall’art. 1 comma 231 lett. a) della L. 208/2015.

Nel comunicato l’Amministrazione finanziaria spiega che, in REDDITI 2017, nel quadro di determinazione dei reddito d’impresa (quadro RF), è stato inserito un campo per l’indicazione della quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione dell’istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo, al fine di consentire l’accesso al beneficio “Patent box” fin dal periodo d’imposta in cui è presentata l’istanza medesima.

Infine, i costi “black list”, la cui disciplina è stata integralmente abrogata, non vedono più nel quadro RF gli appositi righi dedicati all’indicazione delle relative variazioni in aumento e in diminuzione.

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